La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8269 del 28 febbraio 2025, ha affrontato un caso riguardante un artista che vende opere digitali tramite NFT (Non Fungible Token), ricevendo in cambio un pagamento in criptovalute e royalties per eventuali trasferimenti futuri. L’uso degli NFT è sempre più diffuso nel mondo dell’arte digitale, poiché garantisce l’autenticità e l’unicità delle opere.
Nel caso specifico, l’artista sosteneva che la cessione degli NFT, pagata in criptovalute, non dovesse essere considerata reddito imponibile, poiché la tassazione sarebbe dovuta scattare solo al momento della conversione delle criptovalute in valuta fiat. Tuttavia, la Corte ha espresso un parere contrario, affermando che la cessione di un NFT rappresenta un reddito imponibile, in quanto si tratta di una vendita di un’opera d’arte o di ingegno.
Secondo la Corte, la transazione non rientra nelle plusvalenze da cripto-attività, come previsto dall’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, ma deve essere classificata come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 dello stesso codice. Anche se l’opera è rappresentata da un supporto digitale, l’NFT funge da certificato di autenticità e non altera la natura della transazione.
Inoltre, il fatto che il pagamento sia effettuato in criptovalute non cambia la sostanza della questione. Per calcolare il reddito imponibile, l’importo ricevuto in criptovalute deve essere convertito in euro, la valuta fiat corrente. La Corte ha sottolineato che, in questo contesto, il pagamento in criptovalute è paragonabile a un pagamento in natura, che può essere valutato monetariamente.
Nonostante le fluttuazioni del valore delle criptovalute, la Corte ha affermato che questo non rappresenta un ostacolo per determinare il valore al momento della cessione, poiché i contribuenti possono facilmente accedere alle quotazioni di mercato. Pertanto, anche in caso di buona fede nell’interpretazione fiscale, la mancata dichiarazione di tale reddito, superando i limiti previsti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 74/2000, può comportare l’accusa di dichiarazione infedele.
In sintesi, la posizione della Corte di Cassazione nella sentenza 8269/2025 è coerente e ben motivata. Anche se si potesse contestare la qualificazione della cessione come reddito da lavoro autonomo, l’applicazione dell’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies non sarebbe comunque vantaggiosa per il contribuente. Infatti, tale norma considera imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, a meno che non si tratti di permute tra cripto-attività con caratteristiche simili, una condizione che non sembra applicabile nel caso di cessione di un NFT per criptovalute.


